14 dicembre 2021

Le Zone Economiche Speciali (ZES) in Italia

In Italia le ZES sono nate con il D.L. 91/2017, a cui ha fatto seguito il D.P.C.M. 25 gennaio 2018 n. 12 che ne ha definito le modalità, la durata, i benefici ecc. L'art. 4, comma 2 del D.L. 91/2017 definisce le ZES: "…una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementativa degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa".

Per quanto riguarda specificatamente le Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno, in sede di progettazione, il Governo italiano ha dunque deciso che:

− la perimetrazione delle ZES dovesse includere almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

− la costituzione di una area ZES avvenisse mediante proposta di istituzione da parte delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), così individuate dalla normativa europea (art. 107 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);

− ognuna delle Regioni meno sviluppate potesse presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali con caratteristiche stabilite dal regolamento europeo. Alle Regioni non in possesso di aree portuali, è stata data la possibilità di presentare istanza di istituzione di ZES in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche stabilite dal regolamento. Dal punto di vista della governance, si era inizialmente stabilito che le ZES, una volta operative con decreto attuativo, potessero essere gestite da un Comitato d’Indirizzo, operante senza alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato ha il compito di assicurare gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES, l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Una importante novità in tema di governance è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2020 e il “Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l’Italia”, predisposto dal Ministero per il Sud e per la Coesione Territoriale (presentato a Gioia Tauro a febbraio 2020). Il “Piano Sud 2030” prevede che a presiedere i Comitati di Indirizzo di ciascuna ZES, deve essere un Commissario Straordinario di Governo e non più il Presidente dell’Autorità Portuale. Inizialmente, infatti, era previsto che il Comitato potesse essere presieduto dall’Autorità Portuale, avvalendosi del Segretario generale per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali. Nella nuova configurazione, ciascun Comitato di Indirizzo è composto in prevalenza da membri di nomina ministeriale (il Commissario Straordinario si aggiunge a due membri già nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al rappresentante della Regione e al Presidente dell’Autorità Portuale). Allo stato attuale i soggetti responsabili sono dunque: i Commissari Straordinari delle ZES, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia della Coesione Territoriale (ACT). Oltre alle novità in tema di governance, la Legge di Bilancio 2020, così come confermato dal Piano Sud 2030, aveva previsto l’istituzione nei porti del CentroNord delle Zone Logistiche Speciali “rafforzate”, sostanzialmente equiparate alle ZES. Si tratta di aree portuali in cui le imprese possono beneficiare di alcune procedure semplificate già concesse alle Zone Economiche Speciali. La Legge di Bilancio, all’art. 1, commi 61-65, spiega che i porti che non possono beneficiare delle Zone Economiche Speciali previste dal D.L. 91 del 20 giugno 2017 potranno godere delle procedure semplificate previste dall’art. 5 (lettera a del comma 1) di tale decreto. L’obiettivo è favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui non si applica il Decreto per il Mezzogiorno. Il testo precisa che in ogni Regione non potrà sorgere più di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) e che la ZLS potrà nascere solo nelle Regioni che hanno almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE 1315/2013, oppure una Autorità di Sistema Portuale. La Zona Logistica Semplificata è stata adottata su proposta del Ministero per la Coesione Territoriale in concerto con quello dei Trasporti. Per la sua istituzione sono state applicate le procedure già previste per le Zone Economiche Speciali.

Nel Mezzogiorno sono state istituite ZES in Campania, Calabria, Ionica interregionale (Puglia-Basilicata), Adriatica interregionale (Puglia-Molise), Abruzzo e per ultima la Sicilia (Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale), a giugno 2020. Le prime due Regioni ad aver approvato il piano attuativo sono state Campania e Calabria, con i porti di Napoli, Salerno e Gioia Tauro.

La Legge di Bilancio 2021 prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella Zona Economica Speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Inoltre, alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES, è consentito di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione:

− le beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni2;

− le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Sebbene già dal 9 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate abbia disposto la definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dello “straordinario” credito d’imposta, le ZES già istituite nel Mezzogiorno d’Italia non suscitano ancora interesse per gli investitori nazionali e internazionali e, per alcune, manca ancora il piano attuativo vero e proprio.

Ciò dipende da una serie di motivi, tra cui:

− non si è ancora attuato quanto previsto nei Piani di Sviluppo Strategico di ciascuna ZES, in tema di infrastrutturazione e di messa in sicurezza delle aree (si veda il caso della ZES di Gioia Tauro), nonché gli opportuni investimenti nell’intermodalità necessari a garantirne piena operatività. In particolare, risulta imprescindibile potenziare e adeguare gli assi viari di connessione con le aree industriali, i porti, interporti e retroporti;

− è necessario realizzare un Piano di Semplificazione amministrativa e burocratica, attivando ad esempio gli Sportelli Unici per le imprese investitrici.

In tal senso, il Commissario dovrebbe avere un potere autorizzativo superiore e senza veti esterni. Le semplificazioni speciali (Conferenza unificata di servizi, procedimento unico, ecc.) possono essere strumenti utili per un rilancio nel breve, ma il percorso di rafforzamento delle ZES necessita di una riforma più ampia. Essendo infatti enti sovraistituzionali con un proprio assetto, è necessario predisporre un percorso di semplificazione strutturale, in grado di garantire un effettivo “pacchetto” localizzativo di vantaggio all’investitore. Per fare ciò serve un nuovo approccio, che parta dall’identificazione di processi autorizzativi standardizzati nuovi e digitali, determinanti per l’ottenimento delle autorizzazioni in tempi rapidi (escluse quelle discrezionali), oltre che un aggiornamento e una adeguata formazione per il management della PA.; − è necessario adottare – in tempi rapidi – strumenti di misurazione dei vantaggi e dei risultati conseguiti in ciascuna ZES, soprattutto quelle già costituite nel 2017, i cui piani attuativi sono già in essere.

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